(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 26 marzo 2003)

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

    Visto  il proprio decreto 29 marzo 1990, n. 0148/Pres. con cui e'
stato  approvato  il  regolamento per la provvista, la destinazione e
l'uso degli autoveicoli e motoveicoli della Regione;
    Visto  in  particolare  l'Art. 9 di detto regolamento in cui, tra
l'altro,   viene   disciplinato   il  ricovero  degli  autoveicoli  e
motoveicoli di proprieta' della Regione;
    Ravvisata  la  necessita'  di  modificare tale disciplina per far
fronte  in maniera piu' funzionale alle esigenze connesse al ricovero
degli  automezzi  assegnati  agli  amministratori  anche  al  fine di
realizzare   condizioni   di maggiore   economicita'   evitando   gli
spostamenti giornalieri che, altrimenti, dovrebbero essere effettuati
per raggiungere le autorimesse di riferimento;
    Ritenuto, a tal fine, di modificare e integrare opportunamente il
suddetto  Art.  9  prevedendo  la  possibilita' del ricovero, per gli
automezzi  assegnati  agli  amministratori,  anche  in  luogo diverso
dall'autorimessa, messa a disposizione dell'amministrazione regionale
purche'  idoneo  sotto l'aspetto tecnico ed adeguatamente assicurato,
rimettendone la verifica all'amministrazione regionale stessa ai fini
del relativo assenso;
    Visto l'Art. 42 dello statuto di autonomia;
    Su  conforme  deliberazione  della  giunta  regionale  n. 283 del
12 febbraio 2003;
                              Decreta:
    1.  Per  le  motivazioni  di  cui  in premessa, sono approvate le
seguenti modifiche al regolamento per la provvista, la destinazione e
l'uso  degli  autoveicoli  e  motoveicoli  della  Regione,  di cui al
decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  29 marzo  1990 n.
0148/Pres.:
      al  comma  1, secondo periodo, dell'Art. 9 le parole «assegnati
agli amministratori residenti fuori Trieste e quelli» sono soppresse;
      all'Art. 9 medesimo dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
      «Per gli autoveicoli assegnati agli amministratori, il ricovero
potra'  essere effettuato sia presso l'autorimessa all'uopo destinata
dall'amministratore  regionale,  sia  in  luogo  diverso idoneo sotto
l'aspetto  tecnico  ed adeguatamente assicurato. In quest'ultimo caso
il  ricovero dovra' essere previamente assentito dall'amministrazione
regionale».
    Il  presente  decreto  verra' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
      Trieste, 24 febbraio 2003
                                TONDO